Art. 11.
(Competenze particolari).

      1. Gli agenti di Polizia pubblica, quando procedono autonomamente nell'ambito del servizio svolto o per ausilio alle Forze dell'ordine, compiono tutti gli atti inerenti al loro ufficio, compresi i verbali di arresto. I predetti verbali fanno fede fino a querela di falso.
      2. Gli agenti di Polizia pubblica addetti alla custodia dei beni immobili e mobili

 

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possono redigere verbali soltanto nei riguardi del servizio a cui sono destinati.